IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: L'art. 226, relativo alla scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva e' modificato nel senso che sono aggiunti i seguenti nuovi comma: E' titolo di ammissione la laurea in medicina e chirurgia. Sono ammessi altresi', limitatamente ad un massimo di 1/5 del numero dei posti disponibili al primo anno, i laureati in scienze biologiche. Questi ultimi tuttavia potranno ottenere solo il diploma in orientamento di sanita' pubblica e in orientamento, di laboratorio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 febbraio 1973 LEONE SCALFARO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 marzo 1973 Atti di Governo, registro n. 257, foglio n. 21. - VALENTINI